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Costituzione, vade retro

A volte, per una serie di ragioni, capita che alcuni articoli della Costituzione Italiana ci passino sotto gli occhi. Articoli che in qualche modo riguardano proprio giovani studenti, liceali e universitari, ma anche studenti in cerca di lavoro o già laureati. Oppure ricercatori precari. Insomma, un po’ tutti.
Ebbene questa veloce rinfrescata può far capire quanto sia bella la nostra costituzione ma, allo stesso tempo, anche quanto sia stata privata del suo vero significato, quanto sia ormai diventata un libro con una bellissima copertina ma fondamentalmente vuoto. Facciamo subito un esempio.
Articolo 34: La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Questo articolo, di pochissime righe, racchiude l’essenzialità del nostro sistema scolastico, nonché le basi su cui esso si fonda. Ma, come dicevamo sopra, è solo ed esclusivamente apparenza. E lo dimostra il fatto che, proprio ultimamente, si senta il bisogno di attuare una riforma scolastica che miri alla meritocrazia, favorendo “i capaci e i meritevoli” i quali “hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi“.
Ma per quale motivo andare a creare una legge di questo tipo, visto che è già tutto scritto nella Carta Costituzionale (vedi art. 34)? Che bisogno c’è di fare riforme quando ci sono leggi che già regolano questi sistemi? C’è una spiegazione a questo (finto) bisogno?
Certamente. Ed è semplice. Con questo pretesto si tenta di mascherare un sistema malsano che ormai ha spinto la scuola italiana nelle posizioni più basse delle classifiche mondiali.
Inoltre bisogna tener conto che ogni singolo articolo della Carta è paurosamente attuale. I costituenti, 60 anni fa, sono riusciti a prevedere ogni preciso mutamento possibile della società. Tutti siamo a conoscenza dell’esistenza della Costituzione. Pochi però la leggono. Pochissimi la studiano. Nessuno ormai la mette più in pratica. A volte la costituzione non andrebbe cambiata, ma semplicemente attuata.
La ricostituente

Marco Travaglio
Ora d’aria
l’Unità, 30 Agosto 2008
“Cari ragazzi, da oggi, grazie alla nostra eccezionale ministra dell’Istruzione (un bell’applauso all’on. prof. Mariastella Gelmini e all’amato presidente Berlusconi!) cominceremo a studiare la Costituzione della nostra Repubblica nata dalla Resistenza, approvata 60 anni fa dai nostri Padri Costituenti. Ve la racconto in poche parole, poi la esamineremo articolo per articolo.
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e garantisce il dovere della solidarietà. La sovranità appartiene al popolo, dunque nessuno può eleggersi da solo. Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, religione, idee politiche, condizioni personali o sociali: sia bianchi, sia neri, più o meno ricchi o potenti che siano. Se uno viola la legge, ne risponde alla Giustizia, foss’anche il capo del Governo. La Repubblica è una e indivisibile, dunque niente Padanie o separatismi o secessioni. Promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca, perché l’arte e la scienza sono libere. Lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani. Dunque il Vaticano non può dare ordini al Governo o al Parlamento. La scuola privata è autorizzata, ma senza oneri per lo Stato. Lo straniero che viene da paesi dittatoriali ha diritto di asilo. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa ad altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali: per dire, non possiamo attaccare altri stati sovrani, tipo Serbia, Irak o Afghanistan. La bandiera è il tricolore e tutti devono rispettarla, a cominciare dai ministri.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, nemmeno quando pubblica verbali o intercettazioni. Il lavoratore ha diritto a un salario proporzionato al lavoro che fa e sufficiente ad assicurare a sé e famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Ergo, niente precariato. Tutti i cittadini devono pagare le tasse per concorrere alle spese pubbliche in proporzione ai loro redditi. Chi ricopre funzioni pubbliche ha il dovere di adempierle con disciplina e onore (il che esclude imputati, condannati e anche prescritti: alla prescrizione si rinuncia per farsi assolvere nel merito, altrimenti dimissioni). Ogni parlamentare rappresenta l’intera Nazione senza vincolo di mandato. Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e giura al Parlamento fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione: quindi non può firmare leggi incostituzionali. E’ lui che nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri. Dunque se un ministro fa pena o è imputato o non è degno della carica, la responsabilità è anzitutto del Quirinale. Il Presidente del Consiglio e i ministri sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla Giustizia ordinaria: cioè devono essere processati come gli altri cittadini. La Pubblica amministrazione deve ispirarsi al principio di imparzialità, perciò vi si può accedere solo per concorso pubblico. Vietate le lottizzazioni, i favoritismi e soprattutto i conflitti d’interessi, perchè i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge: non al Governo o al Parlamento. Sono inamovibili. E si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni: una sola carriera, inseparabile. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (che dunque è obbligatoria, non discrezionale). E gode delle garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario, che è unico per tutti i magistrati. La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Si autogoverna attraverso il Csm: oltre al capo dello Stato che lo presiede e al primo presidente e al procuratore generale della Cassazione, gli altri membri sono eletti per due terzi dai magistrati e per un terzo dal Parlamento. I processi devono avere una ragionevole durata. Le leggi incostituzionali vengono cancellate ipso facto dalla Corte costituzionale, che è lì apposta. La Costituzione non può essere modificata con leggi ordinarie, ma solo con leggi costituzionali, approvate due volte da ciascuna Camera e, se non ottengono i due terzi dei voti, sono sottoposte al referendum popolare confermativo. Dimenticavo: è vietato riorganizzare in qualsiasi forma il disciolto partito fascista… Tutto chiaro, ragazzi? Domande?”.
Voce dal fondo dell’aula: “Scusi, prof, ma di quale paese sta parlando? Perché per un attimo ho avuto l’impressione che si riferisse all’Italia. Nel qual caso, mi scusi, ma non è che niente niente ci stava prendendo un tantino per il culo?”
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SEGNALAZIONI
Le immersioni pericolose – La nuova puntata di Toghe rotte, la rubrica sulla giustizia di Bruno Tinti
La famiglia che piangiamo in pochi – esempio di disinformazione, dal blog Outsiders
Lodo Alfano, dolo Berlusconi
La terza Repubblica italiana sta per assistere all’ennessima sfigurazione della sua Costituzione. Mi sembra opportuno dedicare qualche articolo all’analisi di una delle leggi più incostituzionali possibili: il volgarmente detto “lodo Alfano” o ancora meglio “dolo Berlusconi”.
Ci aveva già provato nel 2003, fallendo, Renato Schifani. No, non è un omonimo. È proprio il nostro presidente del Senato, la seconda carica dello stato, colui che il 2 giugno scorso distribuiva ad alcuni ragazzi copie della Costituzione. Il disegnatore di una legge (detta lodo Schifani) che nel 2004 fu dichiarata inconstituzionale con una sentenza della Corte Costituzione (13 Gennaio 2004).
Il lodo Alfano è pressochè identico. Vogliono farci credere che abbia tutte le credenziali per essere dichiato costituzionale (a differenza del precedente), ma non è affato così. Gli articoli della Carta che venivano violati precedentemente, il 3 e il 24, vengono distrutti anche in questo caso. E anche in questo caso la legge “viola il principio di uguaglianza e l’obbligatorietà dell’azione penale“.
Ma vediamo passo dopo passo, articolo dopo articolo, per quale motivo. Lo faremo anche grazie alle delucidazioni forniteci da Bruno Tinti, procuratore aggiunto della Repubblica di Torino, nella sua rubrica Toghe Rotte.
Il disegno di legge (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 giugno 2008) recante “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato” è composto da un articolo e 8 comma.
Comma 1: Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Consiglio dei ministri, sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
Dunque, tralasciamo per ora la prima parte riguardante gli articoli 90 e 96 della Costituzione. Secondo il comma 1 le tre alte cariche dello stato e anche la quarta “bassissima” carica (il Presidente del Consiglio, cioè Berlusconi) potranno commettere qualsiasi reato e non potranno essere processati finchè conservano la carica. Potranno uccidere. Potranno violentare. Potranno ricattare. Potranno falsificare. Potranno corrompere (una delle specialità del Cainano). Potranno fare qualsiasi cosa. Per cinque anni (questa è la durata di una legislatura) non saranno passibili di alcun procedimento penale.
La prima parte del comma però dice che i processi sono sospesi “salvo i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione”. Cosa vuol dire in un linguaggio comprensibile? Significa che questa sospensione non è valida per il Presidente della Repubblica che venga imputato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (reati che ai cittadini italiani interessano in modo particolare); non è nemmeno valida prer il Presidente del Consiglio (e quindi sembra aprirsi uno spiraglio di luce, falso però) che può essere processato per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni (ad esempio se promuove una legge illegittima che favorisce una sua azienda, come ad esempio quella sulle frequenza di Rete 4).
In realtà (ecco perchè lo spiraglio di luce è solo un allucinazione) per processarlo occorre l’autorizzazione del Senato o della Camera dei Deputati. In ogni caso possiamo stare più che tranquilli (come ha scritto Bruno Tinti): “il parlamento non ha mai concesso autorizzazioni a procedere quando erano previste e non le concederà di certo ora”. Il Cainano può ritenersi al sicuro, visto la maggioranza schiacciante del suo partito alla Camera e al Senato.
Quindi in sostanza: il nostro premier sarà immune da ogni tipo di reato penale per 5 anni (a meno che il governo non cada prima, ma i sogni lasciamoli nel cassetto per ora). Inoltre, come vedremo nelle prossime puntate, sarà possibile “allungare” l’immunità di altri 7 anni. Ma questo è un altro comma.
Ora rilassatevi, il peggio in fondo deve ancora venire.
Incostituzionalità del “blocca processi”
di Alessandro Pace

A prescindere dagli effettivi (ma non espliciti) motivi che possono aver indotto i senatori Berselli e Vizzini a presentare l’emendamento «sospendi-processi» nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 92 del 2008 e a prescindere altresì dal chiaro collegamento di tale emendamento con le vicende personali del Premier (trasparentemente ammesso nella lettera indirizzata da Berlusconi al Presidente del Senato: «excusatio non petita, accusatio manifesta»!), tale emendamento è incostituzionale sotto vari profili.
Innanzi tutto sotto il profilo procedimentale. L’emendamento in questione non ha infatti nulla a che vedere con gli scopi che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto legge in questione i quali esplicitamente vengono in esso identificati con l’apprestamento di «un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime». Conseguentemente, proprio in ragione di tale estraneità, tale emendamento si pone in contrasto con l’art. 77, comma 2 Cost., avendo la Corte costituzionale di recente statuito: a) che la mancanza del requisito della straordinarietà ed urgenza vizia il decreto legge e la relativa legge di conversione (sentenza n. 171 del 2006); b) che è viziato l’emendamento inconferente con le finalità del decreto legge, conseguentemente privo di tale requisito (sentenza n. 128 del 2008).
In secondo luogo, e sotto più aspetti, l’emendamento è manifestamente irrazionale e quindi incostituzionale ai sensi dell’art. 3 Cost. La sua irrazionalità consiste infatti:
1) nella scarsissima credibilità della giustificazione addotta dal Premier, nella citata lettera, secondo cui «questa sospensione di un anno consentirà (…) al Governo e al Parlamento di porre in essere le riforme strutturali necessarie per imprimere una effettiva accellerazione dei processi penali» (laddove è assai più credibile che la sospensione serva al Premier per far approvare nel frattempo una qualche legge che lo ponga definitivamente al riparo dalle conseguenze del caso Mills, nel quale è imputato del reato di corruzione in atti giudiziari);
2) nella irrazionalità dell’esclusione dal provvedimento di sospensione dei soli reati più gravi, che si pone in palese contrasto con quanto affermato sia da destra che da sinistra durante la recente campagna elettorale, e cioè che dovesse essere prontamente soddisfatta la generale richiesta di sicurezza a fronte della diffusa microcriminalità (mentre qui vengono addirittura esclusi furti, rapine e stupri, e cioè proprio quei reati che il decreto legge n. 92 intenderebbe radicalmente contrastare);
3) nella mancata ricomprensione, tra i reati più gravi (per i quali la sospensione non opera) del reato di corruzione del pubblico ufficiale (tra cui i giudici) e di corruzione in atti giudiziari, che sono forse i reati più gravi in uno «stato di diritto», nel quale la correttezza della conduzione dei processi mira ad assicurare l’eguaglianza di tutti di fronte alla legge.
In terzo luogo, l’emendamento in questione si pone in palmare contrasto con l’art. 112 Cost., il quale, sancendo l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, costituisce il «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo» (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991).
Dal che consegue che, fino a quando esisterà quel precetto costituzionale, il Parlamento, e tanto meno il Governo, potrà vincolare i magistrati a seguire scale di priorità nel perseguimento di dati fatti criminosi (con una sostanziale immunità per i reati pretermessi). Il Parlamento può bensì depenalizzare certi fatti, ma finchè essi sono qualificati reati, tutti devono essere immediatamente perseguiti.
L’amara realtà che ciò non sempre accada dipende non dall’inesattezza di quel principio costituzionale, ma dalla scarsità delle risorse destinate alla Giustizia, dai vuoti di organico e dalla scarsa severità con la quale il CSM in passato ha punito i giudici fannulloni. Ancor più a monte essa dipende dalle altrettanto scarse risorse destinate alla Pubblica Istruzione e quindi alla formazione delle future generazioni alle quali – cosa gravissima – non sono inculcati sin dai primi anni di scuola i valori della nostra Costituzione. Per rendercisi conto di queste indiscutibili verità non occorre che la giustizia resti ferma per un anno e che centomila processi rischino di essere sospesi.
SEGNALAZIONI
Lettera ufficiale inviata da Berlusconi al suo portalettere Schifani – dal blog di Beppe Grillo
Manifestazione “Arrestateci tutti”
Contro la proposta di legge sulle intercettazioni e contro il dl salva Premier
Palazzo di Giustizia di Vercelli, venerdì 27 giugno – ore 9
Scarica il volantino
Sacconi estivi – il video di Roberto Corradi
E’ tutta una farsa
Ieri, 2 giugno, il nostro rispettabilissimo e onestissimo presidente del senato, Renato Schifani, ha dichiarato, ricevendo nella biblioteca del Senato una delegazione composta da studenti del liceo classico romano Visconti, che « La Costituzione va difesa, ma serve un’opera di “maquillage” della seconda parte, per avvicinare le istituzioni ai cittadini. La prima parte, quella sui valori, è quasi sacrale » .
Che belle parole! Il furbetto del quartiere ha poi continuato dicendo « Vogliamo cosi’ ricordare, come ha detto ieri il presidente Napolitano, quel clima di solidarieta’ e collaborazione fra le forze sociali e politiche che hanno dato vita alla democrazia e alla Repubblica » (le stesse forze sociali che lui e i suoi amichetti hanno contribuito a distruggere. Non a caso le vuole ricordare).
Noi invece vorremmo ricordare a tutti gli italiani poco svegli, o poco informati, la legge 140 del 2003. Più comunemente detta “lodo Maccanico”. Meglio conosciuta come “lodo Berlusconi” o (chissà perchè) “lodo Schifani”. La norma è una delle leggi più incostituzionali che siano state mai approvate, dopo la nascita della Repubblica italiana. Il nostro presidente del Senato, l’uomo che si fa portavoce degli elogi di Napolitano alla costituzione, è colui che ha dato il nome a questa legge. Bisgna esserne davvero fieri.
Per quale motivo tanto accanimento? La norma (n° 140/03) riguardava la non procedibilità nonchè la sospensione dei processi in corso per le cinque più alte cariche dello Stato. Essa prevedeva che non potessero essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri (all’ora in carica vi era Silvio Berlusconi. Il destino era suo amico!) e il Presidente della Corte Costituzionale.
La legge fu dapprima proposta dal senatore della margherita Antonio Maccanico
(da qui “lodo Maccanico) e successivamente modificata grazie ad un maxiemendamento firmato Renato Schifani (da qui “lodo Schifani). La legge fu approvata il 20 Giugno 2003 e sospese di fatto il processo SME per il presidente del Consiglio Berlusconi, finché egli avesse mantenuto l’alta carica.
Ecco i furbetti del quartiere all’opera. Ecco una delle più sfacciate leggi ad personam.
Il 13 Gennaio 2004, però, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale la Legge 140 in quanto in profondo constrasto con gli articoli 3 e 24 della costituzione. In particolare, i giudici misero in evidenza che la legge violava il principio di uguaglianza e l’obbligatorietà dell’azione penale.
A questo punto i motivi per cui Schifani intende “modellare” la Costituzione, penso siano palesi. Modificando la carta costituzionale, risulterà assai difficile dichiarare, nel caso, l’incostituzionalità di una legge “porcata” come la 140.
E’ veramente triste e grottesco vedere Schifani che distribuisce opuscoli sulla Costituzione, parlando dell’importanza di quest’ultima e dichiarando la “quasi sacralità” della prima parte della Carta, quella sui valori, quella che proprio lui ha violato con tanta sfacciataggine. Sembra tutto una grandissima farsa.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
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Leggi qui LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO L’ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL “LODO SCHIFANI”.




